PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il settantesimo anno di età»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La carica di deputato non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi svolti nello stesso ramo del Parlamento».

Art. 2.

      1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, la parola: «quarantesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il settantesimo anno di età»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La carica di senatore non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi svolti nello stesso ramo del Parlamento».

 

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Art. 3.

      1. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Non possono ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro i cittadini che hanno compiuto il settantesimo anno di età».