1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il settantesimo anno di età»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La carica di deputato non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi svolti nello stesso ramo del Parlamento».
1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «quarantesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il settantesimo anno di età»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La carica di senatore non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi svolti nello stesso ramo del Parlamento».
1. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Non possono ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e di ministro i cittadini che hanno compiuto il settantesimo anno di età».